Affrancazioni: eliminato il tetto massimo di 5000 e 10000 euro

 

La materia delle affrancazioni dai piani di zona si è finalmente chiarita ed è arrivato il momento giusto per agire.

Ormai è consolidato l’orientamento giuridico e le modalità amministrative per liberare i propri immobili realizzati in regime ex art. 35 della Legge n. 865/1971 su aree P.E.E.P, da qualsiasi vincolo in fase di vendita o locazione, come spiego semplicemente in questo mio apprezzatissimo blog.

Le norme che hanno interessato le affrancazioni nell’ultimo periodo sono state molteplici, dalla catastrofica Sentenza n.18135 del 16.09.2015 ai giorni nostri.

L’ultima norma di riferimento è la legge n. 21 del 2022 che tra le tante ha eliminato l’obbligo che la precedente aveva imposto ai Comuni nel calcolo dei canoni di affrancazione.

E’ stato di fatto eliminato il precedente tetto massimo di 5.000 o 10.000 Euro, a seconda della superficie catastale dell’alloggio e sue pertinenze (cantina e posto auto o box).

Ho voluto scrivere questo prezioso articolo per diffondere a tutti i proprietari di alloggi questa informazione in maniera chiara e definitiva, poiché nelle mie tantissime consulenze sull’argomento rilevo che non sia stata ancora recepita dalla maggioranza.

Il tetto massimo era stato inserito nella Legge 108/2021 all’art. 22 bis con “..l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione”.

Quindi, accertando la sommatoria delle superfici individuabili nella visura catastale per l’appartamento e sue pertinenze, si poteva già individuare il tetto massimo di spesa potenzialmente previsto, utile per avere un quadro più completo ed approcciarsi al meglio in caso di una prevista compravendita.

Il tetto massimo di 5.000 o 10.000 Euro è stato rimosso nella conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 approvato a Maggio 2022, in particolare all’articolo 10 quinquies.

Da tale data in poi i canoni sono calcolati e comunicati da parte dell’Amministrazione Comunale senza tetti massimi.

Difficile interpretare quale sarà l’orientamento della P.A. circa le istanze di immobili ricadenti in questi limiti specifici, depositate prima della conversione del Decreto Legge ma non ancora concluse.

Contribuisco ulteriormente all’articolo precisando che nella mia ampia esperienza professionale nel settore, non ho mai rilevato o calcolato dei canoni superiori all’importo di Euro 10.000.

Ad ogni modo l’attenzione dovrà essere sempre costante perché non essendoci più i tetti massimi, una buona verifica sui conteggi calcolati dal Comune nel caso di procedura di affrancazione ordinaria, sarà determinante per garantirsi un giusto canone.

Altresì, in caso di procedura di affrancazione semplificata, sarà ancor più importante affidarsi ad un tecnico competente del settore, poiché lui stesso determinerà in autonomia il canone di affrancazione al posto del Comune, che avrà un ruolo di controllo assolutamente marginale.

Indipendentemente da quale procedura verrà utilizzata, la Legge n. 108 del 29.07.2021 dispone l’ obbligo per i Comuni di rispondere entro 90 giorni alle istanze pervenute, pertanto in caso di inerzia degli stessi è possibile sbloccare le istanze come spiegato qui dal nostro pool legale.

Redatto il 03.12.2022

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)
5 commenti
  1. UMBERTO BUSATO
    UMBERTO BUSATO dice:

    VORREI SAPERE SE NEL 2011 ERA IN VIGORE IL TETTO MASSIMO DI € 5.000 ED € 10.000 PER AFFRANCARE IL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E SE CON L’INTRODUZIONE DEL LIMITE DOVEVANO ESSERE RIVISTI TUTTI I CALCOLI PRECDENTO EFFETTUATI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

    Rispondi
    • alessandrogrupico
      alessandrogrupico dice:

      Buongiorno Umberto, la legge è stata in vigore da Luglio 2021 a Maggio 2022 e regolamentava i conteggi di pratiche fino ad allora non concluse. Grazie buona giornata

      Rispondi
  2. Maria Guarino
    Maria Guarino dice:

    Io nel 3027!ho inoltrato la domanda di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e non mi hanno mai risposto. Avendo il numero di protocollo ho saputo che potrei avere il beneficio della legge, ormai annullata ma in vigore per chi aveva già fatto domanda di trasformazione prima del 2022, che prevedeva un tetto massimo di costo che non superava i 10000 euro.

    Rispondi
  3. Maria Guarino
    Maria Guarino dice:

    Ho fatto domanda di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà nel 2017 e mi hanno mandato il numero di protocollo ma non ho fatto alcuna domanda. Ho saputo che il beneficio della legge, poi annullata, che prevedeva il limite di 10000 euro e’ attiva per le domande inoltrate prima del 2022. Lei trova riscontro in questo? Grazie

    Rispondi
    • alessandrogrupico
      alessandrogrupico dice:

      Buongiorno Maria, la legge è stata in vigore da Luglio 2021 a Maggio 2022 e regolamentava i conteggi di pratiche fino ad allora non concluse. Grazie per l’intervento

      Rispondi

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *