APE ad uso locazione

L’A.P.E. ad uso locazione è valido in caso di compravendita?

APE ad uso locazione
Lavorando da sempre come professionista tecnico a supporto di Notaio, Agente Immobiliare e parti attive all’interno di una compravendita immobiliare, ho ritenuto corretto e solidale di redigere questo articolo per fare chiarezza su un argomento che ricorre spesso nelle richieste di consulenza che ricevo dalle agenzie immobiliari, del tipo:

Perché il Notaio per rogitare non accetta la validità dell’ l’A.P.E. consegnato dal venditore, seppur in corso di validità, solo perché è stato redatto tre anni prima per “uso locazione”? Adesso l’inquilino vuole acquistare l’immobile, utilizzando lo stesso certificato, è davvero necessario dover spendere altri soldi?

Potrebbe sembrare un argomento banale, ma devo confessare che presenta una ricorrenza seriale nelle mie attività di supporto tecnico ai consulenti immobiliari che mirano ad una compravendita serena ed in questo articolo voglio approfondire l’argomento.

L’ A.P.E. prende origine dal Dlgs 192/05, in attuazione di una direttiva UE e dalla lettura della norma nonché delle varie modifiche legislative che l’hanno integrata, non si rilevano opportune prescrizioni in tal senso.

In fase di redazione del certificato da parte di tecnico abilitato, le motivazioni attualmente disponibili nei vari software di calcolo prevedono le seguenti spunte:

  • Nuova costruzione
  • Passaggio di proprietà
  • Ristrutturazione importante
  • Riqualificazione energetica
  • Altro: …..

Soluzioni utili per agenti immobiliariI motivi come vediamo potrebbero essere diversi e nel pratico si può spaziare andando oltre i casi predetti, come ad esempio dalla richiesta di Agibilità alla verifica preventiva se si può rientrare nei parametri del Superbonus 110% e poi dimenticavo.. c’è anche la mia mamma, che vuole solo mettere a posto i documenti per “..avere tutto in ordine”, senza un obiettivo preciso.

Come sappiamo il fine dell’Attestato di Prestazione Energetica è quello di divulgare una maggior coscienza e conoscenza delle opportunità di risparmio ed efficientamento energetico prodotto da “fonti rinnovabili”, migliorando quindi le prestazioni energetiche degli edifici.

Con tale documento si attesta il consumo energetico di un immobile su base annua, relativamente al suo involucro edilizio ed al fabbisogno per la produzione di riscaldamento, raffreddamento, acqua calda sanitaria (oltre a ventilazione ed illuminazione per i locali commerciali).

Ci consente pertanto di avere le idee chiare sull’attuale dispendio energetico di un immobile e le eventuali azioni da intraprendere per migliorarne l’efficientamento riscontrato.

Da tecnico asseveratore, posso garantire che per qualsiasi motivazione venga redatto, non esiste una metodologia di calcolo variabile a seconda dello scopo, ma solo dati oggettivi forniti dalla normativa in questione.

Pertanto sulla base di questo ragionamento, ritengo che il documento sia univoco, indipendentemente dalla motivazione indicata e che se non sono intervenute situazioni che ne pregiudichino la validità (scadenza, variazione requisiti, assenza raccomandazioni o asseverazione tecnica,..), l’APE è congruo e può andar bene sia per la locazione che per la stipula.

Ovviamente sono cittadino del mondo e talvolta mi trovo anch’io a dover esporre il mio punto di vista, norma alla mano, con altri professionisti che intervengono nella compravendita, in particolare Notai, che ritengono sia necessario rifarlo ex novo, indicando l’uso mirato a cui è necessario.

Dalle mie personali esperienze ho percepito che si tratti di un’imposizione “a prescindere”, per evitare problematiche future relative alla validità dell’A.P.E., anche in funzione del costo ormai esiguo di questo certificato: messi sul piatto della bilancia gli interessi (e le sanzioni anche fino a 18.000 euro) nel caso di un documento non valido allegato ad un rogito ed il costo per farlo redigere nuovamente alla parte venditrice, risulta decisamente più facile seguire questa seconda strada.

Se hai avuto esperienze in tal senso, lascia un commento qui sotto.


Redatto il 21.10.2020

aggiornato il 17.03.2024

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)
3 commenti
  1. Giovanni Ducange
    Giovanni Ducange dice:

    L’indicazione della evenienza per cui viene redatto l’ APE è
    richiesto a soli fini statistici. Praticamente si vuole avere informazioni appunto delle evenienze che hanno determinato la contingente richiesta del’APE.
    Se sulla modulistica le autorità preposte facessero stampigliare appunto la frase: Ai soli fini statistici, i Notai non sarebbero indotti in considerazioni di estrema prudenza.

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    • Giuseppe SOLAZZO
      Giuseppe SOLAZZO dice:

      Questa sulle statistiche è normato in qualche legge, circolare oppure è una tua considerazione.
      Ti chiedo questo perchè anche io ho avuto lo stesso problema con i notai ma non riesco a trovare nulla da potergli spiattellare in faccia.

      Rispondi
      • alessandrogrupico
        alessandrogrupico dice:

        Buongiorno, caso particolare, ma ritengo vadano scorporate entrambe (tot. 3 u.i.). E’ consigliabile un passaggio presso l’Ufficio preposto. Grazie per l’interessante spunto, buona giornata

        Rispondi

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