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Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica si può sintetizzare come un’informazione certificata redatta sotto forma di atto pubblico da parte di un tecnico abilitato che “fotografa” in quel momento il consumo energetico di un immobile su base annua, relativamente al suo involucro edilizio ed al fabbisogno per la produzione di riscaldamento, raffreddamento, acqua calda sanitaria (oltre a ventilazione ed illuminazione per i locali commerciali).

Spesso, all’interno di una trattativa immobiliare, viene confuso con la certificazione degli impianti dell’immobile di cui si tratta, che ricordiamo non sempre sono obbligatori come spieghiamo qui.

I concetti di Prestazione ed Efficienza Energetica influenzano ed influenzeranno sempre più la qualità della nostra vita.

Anche la Comunità Europea sta delineando delle linee guida circa l’obbligo di efficientamento degli stati membri.

Grazie ad interventi mirati nel settore edilizio e della compravendita immobiliare, proposti od in alcuni casi obbligati dalla normativa di settore, nel tempo si tenderà sempre più verso il miglioramento energetico dei singoli immobili costruiti con criteri tecnologici ed energetici non in linea coi tempi attuali.

Anche le valutazioni di mercato vengono influenzate dalle prestazioni energetiche.

Già dalla data di introduzione delle norme relative al miglioramento energetico degli immobili, gli esperti del settore immobiliare tendono a riconoscere delle valutazioni di mercato più alte ai beni che consentono un risparmio energetico, che nel tempo si concretizza in un risparmio economico.

E’ un documento essenziale anche per il Superbonus 110%, per andare ad attestare con un “APE ante” ed un “APE post”, il miglioramento energetico per accedere ai benefici fiscali, previsto dalla norma.

Qual’e’ lo scopo dell’A.P.E.?

L’introduzione dell’ A.P.E. era volto ad una maggior coscienza e conoscenza delle opportunità di risparmio ed efficientamento energetico prodotto da “fonti rinnovabili”.

Senza dilungarsi troppo possiamo dire che la sua finalità deriva dalla necessità di mantenere gli impegni presi dall’Italia a livello mondiale circa la razionalizzazione dei consumi e contenimento delle emissioni di CO2 già dal protocollo di Kyoto del 1997, con l’obiettivo di migliorare l’indipendenza dalle fonti di energia proveniente da combustibile fossile, fino ad oggi detenuta in regime di monopolio dai Paesi Arabi o dell’Est Europeo.

Per sviluppare questo progetto, era stato pertanto individuato uno strumento “semplice, economico e di veloce diffusione” ed è così che è nato l’Attestato di Prestazione Energetica.

Già dalla grafica predisposta per una facile lettura, si presentava inizialmente con degli indicatori colorati “a cruscotto”, sostituiti ad oggi con degli emoticons che indicano i consumi dell’immobile su base annua con immagini di facile comprensione anche ai non addetti ai lavori, proprio per dare semplicità e massima trasparenza alle risultanze del certificato.

E’ stata creata inoltre una scala di valori suddividendo in delle classi energetiche dalla “G”, la peggiore, alla “A4”, la migliore, in maniera più o meno analoga a come vengono classificati oggi gli elettrodomestici.

L’indicatore di consumo accertato dal certificatore, posizionerà l’immobile all’interno di una di queste classi energetiche.

Ciò diverrà un importante requisito da comparare, consentendo in caso di compravendita o locazione ad un potenziale acquirente/locatario, di valutare il consumo energetico annuo di due immobili di caratteristiche similari ma con prestazione energetica differente.

Quando è obbligatorio?

L’Attestato di Prestazione Energetica viene richiesto dal proprietario o avente titolo e va comunicato già in fase di pubblicità immobiliare (sia per la compravendita che per la locazione).

Negli annunci immobiliari dovrà essere contenuta la classe di appartenenza e l’indice di prestazione energetica (Ipe o Epgl).

E’ obbligatoria la sua allegazione a tutti gli atti di compravendita sia a titolo oneroso che gratuito, nonché in caso di locazioni, pena importanti sanzioni economiche anche fino a 4.000 € per le locazioni e 18.000 € per le vendite.

Senza A.P.E. il notaio non stipula!

I casi in cui non necessita fornire l’Attestato di Prestazione Energetica in rogito notarile riguardano:

  1. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  2. i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  3. i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
  4. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412
  5. gli edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo (es.i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi..)
  6. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  7. i ruderi, purchè tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  8. i fabbricati “al grezzo” purchè tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  9. gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico
  10. i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del d.lgs 192/2005 (es. una piscina, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.)

Chi lo redige?

Viene redatto da un “soggetto certificatore”, ovvero un tecnico abilitato e competente che deve garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti.

Lo stesso certificatore non deve aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alla realizzazione delle opere.

che provvederà ad eseguire un opportuno sopralluogo per verificare i dati geometrici dell’immobile, le stratigrafie murarie, le strutture disperdenti, gli infissi, gli impianti di produzione del riscaldamento, raffreddamento, acqua calda sanitaria e quant’altro di peculiare possa incidere per l’attività tecnica in questione.

La raccolta di tali informazioni in loco, unitamente ad una competente elaborazione mediante software certificati dagli enti accreditati in materia, consentirà l’emissione di un Attestato di Prestazione Energetica che dovrà essere depositato presso la Regione di appartenenza.

All’interno dell’APE dovranno essere obbligatoriamente riportate delle raccomandazioni (altrimenti non sarà valido), ovvero dei consigli del tecnico redattore, utili per eseguire degli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica del bene con una spesa ottimale.

La validità del certificato è di dieci anni dalla data di deposito in Regione o E.N.E.A..

E’ subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto nonché dell’esecuzione di ristrutturazioni importanti che vanno a modificare l’involucro edilizio o impianto preesistente. La prestazione energetica dell’immobile dovrà essere indicata nella S.C.I.A. di Agibilità.

Qualora queste prescrizioni non vengano rispettate, l’A.P.E. decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la prima scadenza non rispettata, relativa alle suddette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tali fini il rapporto di efficienza energetica e/o i libretti di impianto, dovranno essere allegati all’APE.

La modifica degli estremi catastali o dell’indirizzo, in fase successiva alla validazione dell’attestato, non comporta la decadenza dello stesso.

Ricordiamo infine che l’ A.P.E. è obbligatorio in caso di ristrutturazioni edilizie che abbiano interessato più del 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.

Nel caso fosse stata presentata una C.I.L.A. o S.C.I.A. per interventi edilizi di questo tipo che influiscono sul rendimento energetico, andrebbe redatto o aggiornato l’APE.

Ricordiamo che il Direttore lavori in questo caso non potrebbe redigerlo per “conflitto di interessi”, avendo partecipato alla progettazione come prescritto dalla normativa di settore.


Redatto il 07.08.2017, aggiornato il 17.03.2024

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)

 

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