Collaudo e fine lavori
La “fine lavori” è il documento conclusivo che viene depositato per attestare la conclusione di interventi edilizi richiesti con un precedente titolo edilizio (Permesso a Costruire, SCIA, C.I.L.A.).
Tale documento viene sottoscritto dal richiedente l’istanza ed è sempre collegato al “collaudo” delle opere realizzate, a firma del Direttore Lavori.
Questo assevera la corretta conclusione dei lavori a “regola d’arte” ed in conformità al progetto presentato, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.
La documentazione da allegare in via esemplificativa e non esaustiva, è rappresentata dalla ricevuta dell’avvenuto aggiornamento catastale mediante denuncia di variazione con modello do.c.fa., dall’Attestato di Qualificazione Energetica (A.Q.E.), le certificazioni impiantistiche ai sensi D.M. 37/08, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) o relazione energetica ai sensi L. 10/91, ove previsto dalla normativa, il formulario dei rifiuti derivante dalle demolizioni dei materiali consegnati a discarica.
Il collaudo e fine lavori è un documento essenziale ed obbligatorio per la buona conclusione dell’iter amministrativo della richiesta edilizia e deve essere depositato entro tre anni dall’inizio dei lavori, termine temporale previsto per le autorizzazioni edilizie.
Nel caso in cui le opere non fossero terminate, sarà possibile chiedere una proroga delle istanze di S.C.I.A. e Permesso di Costruire per ulteriori tre anni, al fine di completare la parte non ultimata.
Collaudo e fine lavori non depositato nei termini previsti
Spesso capita per alcune vecchie istanze edilizie non sia stato depositato il relativo collaudo e fine lavori alla chiusura del cantiere.
Nessun problema, sarà possibile presentarlo in maniera tardiva ai sensi artt. 23 c. 7 e 37 c. 5 DPR 380/2001 mediante l’asseverazione di collaudo da parte del Direttore Lavori ed il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad 516,oo €.
Entro 15 giorni dalla data di fine lavori, è obbligatorio presentare la S.C.I.A. di Agibilità (ai sensi Dlg 220/2016) per le opere realizzate, qualora l’intervento ha modificato le precedenti condizioni di sicurezza, energetiche, igienico sanitarie ed impiantistiche (ex art. 24 DPR 380/2001)
Redatto il 10.08.2017
Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari
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