Come autorizzare una serra solare
Le serre solari o captanti sono degli interessanti “sistemi bioclimatici passivi” che stanno sempre più prendendo piede nelle nostre case, consentendo una diversa fruibilità degli spazi e garantendo un miglior sfruttamento dell’energia solare, con conseguente risparmio economico nei costi di gestione in bolletta.
Sono costituite in genere da infissi e vetri ad alta efficienza energetica; migliorano il comfort durante i periodi più freddi, riscaldando gli ambienti con le radiazioni solari accumulate nelle ore diurne e mitigando le dispersioni nelle ore notturne, permettendo di trascorrere nella propria casa momenti di sole e relax anche durante la stagione invernale.
Oltre all’efficienza energetica, la tecnologia ha fatto passi da gigante anche sul piano estetico, producendo strutture sempre più eleganti e seducenti che apportano all’unità abitativa, oggettiva qualità e plus valore sul mercato immobiliare.
Inoltre la possibilità di accedere a detrazioni e bonus fiscali per la costruzione dell’opera e l’arredamento accessorio, rende ancor più interessante la proposta ai potenziali fruitori.
Come autorizzare una serra solare
E’ opportuno precisare che l’installazione di una serra solare ha esclusivi fini di risparmio energetico, intesa come una barriera o “camera d’aria” che serve ad accantonare o mitigare le variazioni di calore tra l’ambiente interno ed esterno e viceversa, pertanto non equivale ad un ampliamento della superficie abitativa, in quanto gli ambienti autorizzati, solitamente realizzati su balconi o aree scoperte di pertinenza, mantengono il carattere non residenziale dell’area su cui sorgono e pertanto non ne è consentito l’utilizzo continuativo con fini abitativi (es. prolungamento del soggiorno, spostamento cucina, camera, ecc.)
Quali sono i requisiti e le superfici autorizzabili?
Per ottenere l’autorizzazione all’installazione di una serra solare, bisognerà preventivamente accertare la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto d’intervento e successivamente presentare idoneo titolo edilizio presso l’ufficio comunale competente, previo ottenimento di autorizzazione sismica, ove necessario.
La superficie massima autorizzabile è variabile a seconda dei regolamenti comunali e regionali vigenti.
Nel caso della città di Roma l’attuale strumento urbanistico e regolamento comunale sul risparmio energetico, consentono la realizzazione di spazi accessori fino al 15% della consistenza dell’unità immobiliare mediante presentazione di titolo edilizio in asseverazione (es. C.I.L.A, S.C.I.A, a seconda se sia previsto o meno intervento strutturale) e fino al 30% della consistenza dell’unità immobiliare mediante rilascio di Permesso di Costruire.
Il progettista
Fondamentale sarà l’apporto di un Progettista competente, che oltre ad idonee elaborazioni circa la presenza di eventuali vincoli di tutela o di P.R.G., la latitudine e l’irraggiamento solare, in ottemperanza alla normativa dovrà progettare l’intervento nella facciata esposta preferibilmente nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest, dimostrando inoltre con idonea relazione energetica, la riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale di almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento dell’energia solare.
Nel caso di interventi in edifici plurifamiliari (c.c. art.1102), per evitare imprevisti o spiacevoli contenziosi, si consiglia di presentare in via cautelativa, un progetto definitivo all’attenzione del Condominio per ottenere il nulla osta condominiale, indicando il “motivo architettonico” e le modalità di realizzazione nel rispetto delle norme di sicurezza statica e dei luoghi di lavoro.
Su questo tema ci permettiamo di consigliare nuove tecniche di montaggio tramite l’”edilizia in fune” che apporta concrete soluzioni, anche in situazioni difficoltose come nei centri storici, a costi contenuti.
Il montaggio della serra bioclimatica dovrà essere eseguito a “regola d’arte”, da ditta abilitata fornita di D.U.R.C. ed alla conclusione degli interventi, il Direttore dei Lavori dovrà emettere il necessario certificato di collaudo e fine lavori e presentare entro 15 giorni dal suo deposito, la prevista S.C.I.A. di Agibilità.
Redatto il 9.01.2019
Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari
(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)