Perché conviene controllare i propri dati catastali
Questo articolo può essere molto utile ai nostri tantissimi lettori per evitare di pagare le proprie imposte con ravvedimento, come in alcuni dei casi di variazione dei dati catastali che illustrerò tra poco.
Ricordiamo innanzitutto che ogni immobile presente sul territorio nazionale, deve essere obbligatoriamente denunciato al Catasto competente, subito dopo la sua regolare costruzione o per lo meno prima del rilascio del certificato di agibilità.
All’accettazione della denuncia di accatastamento, lo stesso acquisirà i suoi identificativi catastali (Foglio, Particella e subalterno) e di classamento (Categoria, Classe, Consistenza e Rendita), che potranno essere riscontrati con facilità mediante una visura catastale.
Ogni qualvolta viene depositata una nuova planimetria catastale al Catasto (oggi Agenzia delle Entrate, sez. Territorio), sia per l’accatastamento a seguito di una nuova costruzione, che per la variazione di un immobile già esistente, come ad esempio dopo la ristrutturazione della propria casa, l’Ufficio erariale accetta la denuncia proposta dal tecnico incaricato dalla proprietà, con riserva di verificare e collaudare tale documento nell’arco di un anno dal suo deposito, ai sensi art. 1 c.3 Decreto 19 aprile 1994, n. 701 ove “..tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni..”.
Quindi, nel caso in cui in questo lasso di tempo l’Ufficio competente rilevi delle incongruenze nei dati di classamento proposto e provveda alla modifica d’ufficio per eccesso o difetto della rendita esistente, il cittadino dovrà provvedere al pagamento delle imposte in maniera adeguata a questo eventuale collaudo dei nuovi valori.
E se il cittadino non controlla saltuariamente i propri valori catastali, cosa potrebbe succedere?
Potrebbe capitare di pagare per anni ed anni delle imposte basate su di una rendita errata. Meglio se per difetto, dove eventualmente si pagherebbe qualcosina in più del dovuto.
Ma se le imposte venissero versate su di una rendita più bassa di quanto calcolato, si incorrerebbe in sanzioni erariali aggravate da more, interessi e spese di notifica.
Ma facciamo un esempio pratico per capire meglio il concetto che voglio condividere.
Hai deciso di riqualificare la tua amata casa e dopo aver chiesto le opportune autorizzazioni edilizie al Comune mediante una C.I.L.A. e realizzato le opere edilizie previste, prima del collaudo e fine lavori dovrai necessariamente presentare l’aggiornamento della planimetria al Catasto.
Il tuo tecnico di fiducia provvederà a tale attività e dopo l’accettazione della denuncia di variazione catastale, provvederà a concludere tutte le attività amministrative del caso.
Ed è qui che ti chiedo di seguirmi con attenzione..
La denuncia catastale che è stata accettata, così come proposta dal tuo tecnico, potrebbe essere modificata dai tecnici catastali “a tavolino”, oppure svolgendo mirati sopralluoghi durante le attività di collaudo del classamento proposto, entro i dodici mesi previsti dalla norma citata in precedenza.
Nel caso in cui questo avvenga, è vero che l’ufficio è obbligato ad inviare una notifica di tale accertamento verso la quale è possibile ricorrere, ma è anche vero che molte volte tali atti arrivano in ritardo (ed in alcuni casi non arrivano proprio) e se si è provveduto a pagare le imposte tributarie ordinarie (I.M.U., Ta.Si,..) o, ancor peggio, le imposte legate a denunce di successione, c’è il concreto rischio di aver versato i corrispettivi in maniera errata, sulla base delle precedenti rendite e di non essere quindi a posto nei confronti degli Enti riscossori. Anche per molti anni di fila.
E’ quindi buona norma svolgere delle indagini generali sui propri immobili con intervalli annuali o biennali, richiedendo le relative visure catastali aggiornate, al fine di non trovarsi mai in difetto con gli uffici delle riscossioni e dover pagare sgradevoli integrazioni o ravvedimenti operosi.
Redatto il 01.02.2021
Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari
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