Sbloccare le Affrancazioni si può


Moltissimi cittadini continuano a vivere il dramma delle affrancazioni dei propri alloggi edificati nei piani di zona, in virtù della L. 167/62 e mi chiedono consigli per tutelare i loro interessi e gli impegni economici che hanno già preso.
Ad oggi le istanze di affrancazione presentate in modalità ordinaria sono ferme al 2017/2018, mentre quelle presentate in modalità semplificata comportano un iter istruttorio di almeno un anno, nonostante le promesse iniziali da parte del Comune di Roma.
Questa inerzia della Pubblica Amministrazione preclude loro la possibilità di compravendere o affittare liberamente la propria casa, con danni economici e morali che si trascinano già dal 2015, in una brutta storia tutta italiana, che ripercorriamo qui.

La procedura semplificata era stata introdotta con lo scopo di imprimere la dovuta accelerazione alle istanze giacenti o di nuova presentazione, semplificando gli iter istruttori, con particolare riguardo alla fase più complessa relativa alla determinazione dell’importo dovuto a titolo di corrispettivo per l’eliminazione del
vincolo del prezzo massimo di cessione e/o canone di locazione, che viene ormai da tecnici privati, incaricati dai cittadini interessati.
Sembrava la soluzione più appropriata a tutti i problemi, ma anche questa volta la macchina amministrativa del Comune di Roma si è inceppata.
Nel silenzio più totale sfugge alle richieste di sollecito e di deroga all’ordine cronologico già previsto, senza fornire certezze alle migliaia di cittadini che devono prendere impegni quotidiani per i loro immobili.

Ma esiste un tempo massimo entro il quale la Pubblica Amministrazione deve fornire risposte ai contribuenti sulla loro istanza di affrancazione?

Effettivamente esiste un tempo massimo per ottenere una risposta, previsto per espressa norma di settore.
In base alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 5 agosto 2016, la conclusione del procedimento a seguito di un’ istanza di affrancazione, doveva avvenire nel termine massimo di 180 giorni dalla sua protocollazione.
Successivamente il Legislatore ha dimezzato tale tempo massimo di risposta, disponendo nella Legge dello Stato n. 108 del 29.07.2021 che “..é obbligo per i Comuni di rispondere entro 90 giorni alle istanze pervenute”.

Quindi esiste un tempo ben determinato dalla legge nazionale!

E’ bene precisare che tale termine è fatto salvo se il Comune non notifica al richiedente una richiesta di integrazione della documentazione già depositata, in caso contrario, il termine rimane sospeso e ricomincerebbe a decorrere dalla data in cui si presenta l’ integrazione documentale.

Come agire se la documentazione è completa ed il Comune non rispetta il termine di 90 giorni per inviare la Determinazione Dirigenziale?

Come già affrontato in più di un’occasione con i nostri assistiti, vi è la possibilità di tutelare i propri diritti, presentando un ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) evidenziando il “silenzio/inerzia” del Comune.
In poco più di 4/5 mesi verrà fissata l’udienza a seguito della quale il Tribunale Amministrativo non solo obbligherà il Comune a provvedere entro 60 giorni a comunicare il corrispettivo per affrancare e quindi eliminare qualsiasi vincolo di prezzo/canone, ma condannerà lo stesso Comune al pagamento delle spese processuali.

Nel tempo, abbiamo acquisito una statistica certa e consolidata sulle modalità di orientamento del T.A.R. nei confronti di queste denunce, che ci consentono di promuovere i nostri servizi a favore della collettività, grazie a dati certi.

Basta attendere altro tempo inutile, è il momento di far valere i propri diritti a favore dei propri impegni economici!

Sbloccare le affrancazioni si può!

Compila il form per una consulenza riservata e grazie alla convenzione stipulata con lo studio tecnico Mancini, avrai il vantaggio di essere assistito nell’intera fase tecnico-legale da professionisti del settore delle affrancazioni a costi adeguati.

Redatto il 03.09.2022
Avvocato Claudio De Fenu
Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma alla matricola A41609

www.studiolegaledefenu.it

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *